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Serie B: Perugia e Brescia riammesse in B al posto di Lecco e Reggina. Ora tocca alla giustizia ordinaria: verso lo slittamento dei campionati?

di Andrea Macciò
martedì 18 Luglio 2023 · 09:41 · 5 min di lettura
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Continua la vicenda kafkiana del Lecco Calcio, estromesso dalla serie B per un cavillo burocratico (una Pec inviata con un giorno di ritardo al Prefetto di Padova per l’autorizzazione a giocare all’Euganeo di Padova invece che al Rigamonti-Ceppi non abilitato) e poi riammesso il 7 luglio.

Ieri sera, lunedì 17 luglio, il Collegio di Garanzia dello Sport, l’organo supremo della “giustizia sportiva” ha accolto il ricorso del Perugia, che è stato quindi riammesso in serie B assieme al Brescia, iscritto al posto della Reggina esclusa per motivi amministrativi.

Il presidente del Perugia Santopadre

Ricordiamo che sia il Brescia che il Perugia non si erano da subito rassegnate alla retrocessione sul campo, presentando anche domanda per l’iscrizione in B, e che la formazione umbra aveva già presentato un esposto contro l’ammissione del Parma. L’impressione è che oggi ai presidenti di calcio convenga investire più in buoni avvocati che in calciatori.

Le motivazioni della sentenza usciranno entro il 20 Luglio.

Respinti i ricorsi di Reggina per la riammissione in B e del Siena per la riammissione in C.

La curva della Reggina

Si profila, come avevamo previsto, un’estate di ricorsi come nel 2003: sia il Lecco che la Reggina hanno annunciato il ricorso alla giustizia ordinaria.

La sentenza del Tar è prevista per il 2 agosto, e, nel caso le società non venissero riammesse, potrebbero presentare un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, con sentenza prevista per il 29 agosto.

Altamente probabile, quindi, uno slittamento dei campionati, e non si può escludere un campionato a 22 squadre, considerato che nel caso la giustizia ordinaria riammettesse Lecco e Reggina, a questo punto le iscrizioni potrebbero avvenire solo in sovrannumero. Possiamo escludere che, giunti a questo punto, anche Benevento e Spal, retrocesse sul campo, chiedano una moratoria della retrocessione, come Genoa, Salernitana e Cosenza nel 2003, con conseguenze a catena sui campionati minori? O che il Foggia, sconfitto dal Lecco ai playoff, reclami il posto del Perugia?

Se il calcio, lo sport più seguito in Italia, è metafora del paese, il caso Lecco mostra come l’Italia sia un paese prigioniero non tanto di vincoli esterni e di poteri occulti, ma di tribunali e burocrazia.

Il sistema della giustizia sportiva, che prevede, a differenza di quella ordinaria, l’inversione dell’onere della prova a carico dell’accusato, è da anni in discussione, ma nessuno ha mai pensato seriamente di riformarlo.

La vicenda mette anche in evidenza il discutibile ruolo del Coni, formalmente un “comitato olimpico”, di fatto una specie di superstato dello sport che, come in questo caso, emana con i suoi organi come il Collegio di Garanzia dello Sport provvedimenti contrari a quelli emessi dagli organi giuridici delle Federazioni Sportive.

Non sarebbe ora di rivedere il ruolo del Coni, almeno in uno sport come il calcio dove la partecipazione ai giochi olimpici è qualcosa di residuale? Non sarebbe forse il caso di operare dei robusti tagli alla burocrazia sportiva e mettere al centro, salvo illeciti sportivi, il risultato del campo prima della conformità a criteri che nulla hanno a che fare con lo sport e molto con l’onnipresente “sicurezza” per stilare le classifiche?

Il Coni appare un po’ la Protezione Civile dello sport: nato per un motivo specifico, sta diventando un organo che si occupa di tutto e il contrario di tutto: sarebbe forse ora che tornasse a occuparsi solo dell’organizzazione dei giochi olimpici.

Il sistema della giustizia sportiva, necessita a nostro avviso di una profonda riforma che metta al centro le garanzie per le società imputate di violazioni sportive e amministrative. Alleghiamo il testo integrale della sentenza del Collegio di Garanzia; ma forse è necessario anche un cambio culturale, con le squadre che dovrebbero accettare, salvo illeciti di natura sportiva, il risultato del campo senza indugiare nella ricerca di cavilli per essere riammesse.

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2023, presentato, in data 10 luglio 2023, dalla società AC Perugia Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e nei confronti della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato “di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”; (ii) del parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi prot. 1596/2023 del 6 luglio 2023 con oggetto “Licenze Nazionali 2023/2024 – Ricorso Calcio Lecco 1912 S.r.l.”; (iii) del verbale del Consiglio Federale F.I.G.C. del 7 luglio 2023; (iv) del verbale e di tutti gli atti istruttori della Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi inerenti al ricorso del Calcio Lecco 1912 s.r.l.; (v) della relazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 861 del 27 giugno 2023 con oggetto “Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 Serie B – Criteri Infrastrutturali”; (vi) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo al Calcio Lecco 1912 s.r.l., entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 ai fini della dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica certificata.

 

 

                                               Andrea Macciò

 

 

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